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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

  1. Tipologie di apprendistato.
    La Riforma Biagi ha introdotto 3 tipologie di apprendistato:
    1. apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione;
    2. apprendistato professionalizzante;
    3. apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
    Attualmente, in attesa di una normativa che “rilanci” tale istituto, l’unica tipologia di apprendistato applicabile è l’apprendistato professionalizzante.
  2. Natura del rapporto.
    Il contratto di apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro subordinato a causa mista, nel quale la prestazione del lavoratore viene scambiata non solo con la retribuzione, ma anche con la formazione professionale che il datore di lavoro impartisce al lavoratore.
  3. Agevolazioni contributive.
    I contributi a carico del datore di lavoro sono previsti in misura notevolmente ridotta.
    1. Per le aziende con oltre 9 dipendenti l’aliquota contributiva è pari al 10% per tutta la durata dell’apprendistato;
    2. per le aziende fino a 9 dipendenti i contributi sono previsti nelle seguenti misure:
      1. 1.5% per il primo anno di apprendistato;
      2. 3% per il secondo anno di apprendistato;
      3. 10% per gli anni successivi.
    In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tale agevolazione spetta per ulteriori 12 mesi.
  4. Limiti di età
    Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti.
  5. Limiti numerici.
    Il numero degli apprendisti in forza presso il medesimo datore di lavoro non può superare quello delle maestranze specializzate e qualificate ovvero non può essere superiore a tre nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alla proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne abbia in numero inferiore a tre.
    Tali limiti non sono applicabili per le imprese artigiane, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina contenuta della cosidetta Legge Quadro per gli artigiani.
  6. Periodo di prova.
    La durata del periodo di prova è prevista dai CCNL in relazione alla mansione da conseguire: in ogni caso il periodo di prova non può superare il limite legale di 2 mesi.
  7. Lavoro straordinario.
    L’apprendista può prestare lavoro straordinario, con gli stessi limiti previsti per i lavoratori qualificati.
  8. Obbligo formativo.
    Durante il contratto di apprendistato è previsto un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali, secondo le modalità previste dalle Regioni e dai CCNL.
  9. Estinzione del rapporto alla scadenza del termine.
    Al compimento del termine di durata previsto il rapporto di apprendistato può cessare a seguito della disdetta che il datore ha facoltà di comunicare "ad nutum" (cioè a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo), con l’osservanza però del periodo di preavviso contrattualmente previsto.
    Qualora invece al termine del contratto non sia data disdetta, il rapporto di apprendistato si trasforma a tempo indeterminato in un normale rapporto di lavoro subordinato.
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