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INFORTUNIO SUL LAVORO

INFORTUNI CON PROGNOSI FINO A TRE GIORNI: qualora la prognosi indicata nel certificato rilasciato dal pronto soccorso non sia pari o inferiore a tre giorni di calendario, il datore di lavoro, attualmente, ha solo l’obbligo di aggiornare il registro infortuni tempestivamente. Qualora l’evento infortunistico venga concluso effettivamente nei tre giorni non è previsto l’obbligo di presentazione di un certificato di chiusura per il rientro al lavoro. La consegna di successivi certificati medici di continuazione dell’evento obbliga, invece, il datore di lavoro a presentare, sempre entro le 48 ore successive al ricevimento del secondo certificato medico le denunce alle autorità competenti.

DENUNCE ALL’INAIL E ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA: qualora il certificato di infortunio riporti una prognosi superiore a 3 giorni il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare, entro le 48 ore successive al ricevimento del certificato medico, la denuncia di infortunio all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Qualora il lavoratore non sia tempestivo nella consegna del certificato, per evitare l’applicazione di sanzioni in capo al datore di lavoro è necessario, che il ritardo nella consegna del certificato emerga dalla denuncia di infortunio. E’ altresì, consigliabile che il datore di lavoro richieda al lavoratore una dichiarazione dalla quale si evinca che la tardiva consegna del certificato medico è imputabile al lavoratore stesso

DATI OCCORENTI PER LA DENUNCIA : la denuncia di infortunio si compone di 4 parti:
  1. anagrafica del lavoratore;
  2. dati dell’azienda;
  3. dati retributivi del lavoratore;
  4. descrizione dell’evento morboso
Il consulente del lavoro, a cui è, generalmente, affidata la gestione della pratica è in grado, autonomamente di reperire le informazioni anagrafiche e retributive. Il datore di lavoro, invece, deve fornire la descrizione dettagliata dell’evento infortunistico

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO INFORTUNI: quando il datore di lavoro riceve il certificato medico d’infortunio, indipendentemente dalla durata dell’evento, è tenuto ad aggiornare il registro infortuni indicando, oltre al nominativo del lavoratore, la data dell’infortunio, la descrizione dell’evento e la durata dell’infortunio. Successivi certificati di continuazione dell’evento o di chiusura dovranno essere opportunamente annotati sul registro.

LIQUIDAZIONE DELL’INFORTUNIO: l’indennizzo dell’infortunio decorre dal giorno successivo all’evento e compete, in parte all’azienda ed in parte all’INAIL. Le modalità di corresponsione delle somme che l’INAIL deve erogare variano a seconda delle disposizioni contrattuali e della prassi aziendali

INDENNITA’ A CARICO AZIENDA: il giorno dell’infortunio ed i primi tre giorni successivi alla data dell’evento sono interamente indennizzati dal datore di lavoro che riconosce il 100% della retribuzione spettante al lavoratore. Per i giorni successivi al 3° il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità corrisposta dall’INAIL nella misura prevista dal C.C.N.L. applicato dall’azienda

INDENNITA’ A CARICO I.N.A.I.L.:
l’INAIL riconosce ai lavoratori infortunati un’indennità pari a:
  1. 75% della retribuzione dal 4° al 90° giorno d’infortunio;
  2. 60% della retribuzione per i giorni successivi al 90° e fino al termine dell’evento morboso.
La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità che l’Istituto deve corrispondere all’infortunato è comprensiva del corrispettivo per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei 15 giorni precedenti l’evento e dell’incidenza dei ratei sulla retribuzione normale erogata al lavoratore. L’indennità non viene rapportata ai giorni lavorativi di astensione ma ai giorni di calendario di assenza, includendo in tal modo anche il sabato e la domenica.
A seconda delle disposizioni contrattuali e delle prassi aziendali, l’indennità può essere liquidata interamente dal datore di lavoro, che anticipa al lavoratore anche la parte di competenza dell’INAIL. Successivamente l’Istituto provvederà ad accreditare l’indennità corrispondente al datore di lavoro. Qualora l’azienda non richieda di poter anticipare l’indennità l’Istituto provvederà a pagare direttamente le spettanze al lavoratore mediante emissione di un assegno bancario domiciliato presso l’abitazione dell’infortunato

CERTIFICATI MEDICI: il lavoratore ha l’obbligo di consegnare con tempestività tutti i certificati medici relativi all’infortunio sia al datore di lavoro che all’INAIL. Diversamente da quanto previsto per la malattia, il lavoratore che rientra al lavoro, a seguito di infortunio deve presentare il certificato medico di chiusura dell’evento.

INFORTUNIO IN ITINERE: l’INAIL riconosce tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Vengono, inoltre, riconosciuti gli infortuni che intervengono:
  1. durante il normale tragitto dall’abitazione al lavoro e viceversa, qualora ci sia incompatibilità tra gli orari dei servizi di trasporto pubblici e quelli dell’attività lavorativa;
  2. dal lavoro al posto di abituale consumazione dei pasti e viceversa, qualora l’azienda non abbia una mensa aziendale interna;
  3. dal normale percorso che un lavoratore deve effettuare per raggiungere un altro posto di lavoro in caso in rapporti di lavoro plurimi;
Gli infortuni, invece, di natura non lavorativa vengono trattati come eventi di malattia;

DIRITTO DI RIVALSA: qualora dall’infortunio scaturisca responsabilità di terzi (es. incidenti stradali) l’azienda ha la facoltà di richiedere al responsabile il risarcimento del danno subito, che viene quantificato quale costo sostenuto dall’azienda per il lavoratore in infortunio.
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