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ORARIO DI LAVORO

ORARIO NORMALE DI LAVORO
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore nell'arco della settimana, tuttavia i Contratti Collettivi di Lavoro possono prevedere la possibilità di eseguire orari settimanali superiori e inferiori all'orario normale di lavoro.

COMPUTO PERIODI ORARIO DI LAVORO
Nel computo dell'orario normale di lavoro rientrano sia i periodi di lavoro effettivamente prestato, sia quei periodi in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro. E’ escluso dal computo il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro, a meno che tale tempo non sia funzionale rispetto alla prestazione.

DURATA MASSIMA GIORNALIERA DELL’ORARIO DI LAVORO
La legge non prevede un limite massimo alle ore di lavoro giornaliere, ma prevede il diritto del lavoratore a 11 ore di riposo consecutivo tra una giornata lavorativa e l’altra. Il lavoratore, dunque, può lavorare giornalmente fino a 13 ore.

DURATA MASSIMA SETTIMANALE DELL’ORARIO DI LAVORO
L'orario settimanale non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi (o sul diverso arco temporale stabilito dal CCNL di riferimento).

RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto ad un riposo di almeno 24 ore ogni sette giorni, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero previste. E’ calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

PAUSE GIORNALIERE
Al lavoratore, che presta attività lavorativa per oltre 6 ore continuative, il datore di lavoro deve concedere una pausa, da fruire anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero, di durata non inferiore a 10 minuti (o nella diversa misura prevista dai CCNL), la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
I lavoratori che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, hanno diritto a 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.

DIRITTO A MODIFICARE L’ORARIO DI LAVORO
Il datore di lavoro ha il potere di modificare, anche unilateralmente, la distribuzione dell'orario di lavoro, per i dipendenti a tempo pieno, nell'arco della giornata o della settimana lavorativa, purché tale modifica non sia arbitraria ma dettata da effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive.

OBBLIGO DI PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO
Il datore di lavoro ha il potere di richiedere e di imporre ai propri dipendenti l'effettuazione di lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di durata previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria.
Il lavoratore che si rifiuti ingiustificatamente di prestare il lavoro straordinario legittimamente richiestogli dal datore di lavoro diventa passibile di sanzione disciplinare.

LIMITE ANNUO AL LAVORO STRAORDINARIO
Annualmente, a ciascun lavoratore può essere richiesta la prestazione in ore straordinarie fino al limite di 250 ore, salvo diversi limiti previsti nel Contratti Collettivi di Lavoro.

ORARIO DI LAVORO MINORENNI
L'orario di lavoro dei minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. I minori non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema a turni, a meno che tale sistema sia consentito dai contratti collettivi di lavoro; in questo caso la loro partecipazione è subordinata all'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. E’ inoltre proibito adibirli a lavoro notturno. L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza.

QUADRI E DIRIGENTI
I limiti di orario non si applicano a dirigenti, quadri ed a tutti i lavoratori con funzioni direttive. A costoro, quindi, non vanno retribuite le prestazioni eccedenti le 40 ore settimanali salvo diverse previsioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

SANZIONI
La violazione alla disciplina dell’orario di lavoro comporta pesanti sanzioni, penali o amministrative. Ad esempio: per la violazione alla disciplina in materia di durata media orario di lavoro e riposo settimanale la sanzione è da 100 a 750 euro, o da 400 a 1.500 euro se riguarda più di 5 lavoratori, e si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, oppure da 1.000 a 5.000 euro se riguarda più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento.
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